Rassegna Stampa Fiscale

19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Giuseppe Latour - Pag. 29

Sulle auto aziendali a uso promiscuo più margini per evitare la stretta fiscale

Speciale Telefisco. Il patto fiscale cessa se nel biennio oggetto di concordato preventivo avviene l’acquisto di un’azienda. L’Agenzia delle entrate ricorda che tra i motivi di cessazione del concordato fiscale c’è quello che riguarda il caso in cui ‘la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento’. Anche con l’acquisto di un’azienda nel corso del biennio viene meno il diretto collegamento tra la proposta di concordato predisposta nei confronti della società e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico che contraddistingue la società che ha partecipato all’operazione straordinaria. Il concordato si disapplica in quanto la società ha modificato in modo significativo i presupposti su cui si fondava l’accordo con il Fisco. In materia di fringe benefit accedono al vecchio sistema le vetture concesse in uso promiscuo entro la fine del 2024 come quelle concesse in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025 e materialmente consegnate tra il 1°gennaio e il 30 giugno 2025.


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 29

Concordato, controllo decadenza senza termini ridotti

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2025, ha chiarito che i controlli finalizzati a verificare eventuali cause di decadenza dal concordato preventivo biennale possono essere svolti entro i termini ordinari del potere di accertamento. Non rileva, infatti, la riduzione di un anno prevista per chi opta per il concordato fiscale. All’Agenzia sono stati chiesti chiarimenti sulla operatività dei termini di decadenza del potere di accertamento per chi aderisce al concordato. La norma prevede il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento, al pari dei contribuenti che hanno ISA almeno pari a 8. Ma, nell’ipotesi in cui il contribuente decada dal Cpb cessano gli effetti del concordato, tra cui anche il beneficio dei termini ridotti. All’Agenzia è stato chiesto se irregolarità o cause di decadenza debbano essere verificate entro il termine ‘ridotto’ o il termine di decadenza ordinario. Il limite, per le Entrate, è quello imposto dai termini ordinari laddove si riscontri la non veridicità dei dati forniti. 


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani - Pag. 30

Nell’Ires premiale utilizzo delle riserve con criterio Fifo

Ires premiale. Nel corso di Telefisco l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la distribuzione di dividendi fino al 31 dicembre 2026, l’ordine di utilizzo delle riserve è a favore del contribuenti. Si considerano infatti prelevati per primi gli utili non soggetti al vincolo fiscale di indistribuibilità, preservando così l’80% dell’utile 2024 accantonato. Le società che applicheranno l’Ires sul reddito 2025 con l’aliquota agevolata del 20% dovranno stare attente a non incorrere in una delle due cause di decadenza prevista dalla norma. La prima riguarda la distribuzione dell’utile 2024 accantonato a riserva. Il Dm 8 agosto 2025 ha chiarito che il vincolo fiscale è limitato all’80% dell’utile 2024, anche se l’importo non distribuito è risultato superiore. Nel caso in cui si proceda alla copertura delle perdite vale la regola ‘pro-fisco’, con l’80% dell’utile 2024 eliminato per ultimo. Per la distribuzione ai soci, invece, lo Speciale Telefisco ha confermato la regola pro-contribuente e, dunque, vanno preventivamente utilizzate riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024, accantonato a riserva. Pertanto, la distribuzione di dividendi da riserve miste non fa decadere dal beneficio se preventivamente imputata alle quote non vincolate. 


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Alessandra Caputo - Pag. 30

Credito 4.0 alle società trasparenti anche dopo la maturazione

In occasione di Speciale Telefisco l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attribuzione del credito 4.0 ai soci delle società trasparenti può avvenire anche negli anni successivi a quello di maturazione del credito stesso. La circolare 9/E/2021 ha precisato che le agevolazioni concesse alle imprese, sotto forma di crediti d’imposta, possono essere attribuite ai soci delle società di persone o ai collaboratori dell’impresa familiare, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Anche con riferimento al credito 4.0, pertanto, è prevista la possibilità che il credito stesso sia utilizzato da un soggetto diverso rispetto a quello che lo ha maturato, sempre che la società operi in trasparenza. L’attribuzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell’ente trasparente, con l’indicazione nel quadro RU dell’ammontare maturato, usato, residuo e assegnato ai soci. Per poterla utilizzare in compensazione i soci devono riportare la quota nella propria dichiarazione. Come anticipato, la ripartizione può essere effettuata anche in esercizi successivi. 


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Raffaele Rizzardi - Pag. 31

Il riaddebito delle spese anticipate al cliente viaggia sempre con l’Iva

Il legislatore delegato ha riscritto l’articolo 54 del Tuir sostenendo che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Per evitare complessità Iva servirebbe prevedere un’analoga disposizione. Nel corso di Speciale Telefisco 2025 l’Agenzia delle Entrate afferma che il professionista che sostiene spese per l’esecuzione dell’incarico agisce come mandatario del cliente, con le due varianti relative alla sua rappresentanza. Il caso meno ricorrente è quello del mandato con rappresentanza, con cui viene speso il nome del cliente, con tutti i suoi riferimenti fiscali. In tal caso l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’imposta. Più ricorrente è il caso del mandato senza rappresentanza, che implica la doppia fatturazione: dal prestatore del servizio al professionista e da questi al suo cliente. 


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Barbara Zanardi - Pag. 31

Cooperative compliance, certificazione autonoma per ogni società del gruppo

Ogni società del gruppo che chiede di entrare nel regime di adempimento collaborativo deve ottenere un’autonoma certificazione del Tax control framework. Dunque, non basta presentare un’unica certificazione attestante che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi fiscali delle singole società è inserito in quello adottato dalla capogruppo. Oltre alla certificazione del Tcf della capogruppo, deve essere fornita un’autonoma certificazione per ciascuna delle società istanti appartenenti al medesimo gruppo. Il Dlgs 108/2024 ha ammesso il c.d. ingresso per estensione nel regime di adempimento collaborativo anche per i contribuenti privi dei requisiti dimensionali ma appartenenti a un gruppo di imprese in cui almeno un soggetto possiede i requisiti. In questo caso, anche gli altri soggetti appartenenti al gruppo possono chiedere di entrare nel regime, a patto che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. 


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Benedetto Santacroce - Pag. 32

Per le società quotate a controllo pubblico resta lo split payment

Tra i chiarimenti forniti nel corso di Telefisco di ieri emerge che le società quotate sono escluse dal regime di split payment se non sono incluse nell’elenco delle società controllate da una Pubblica amministrazione. Da questo chiarimento derivano due effetti: il primo è relativo al profilo soggettivo di esclusione dal regime dello split payment che riguarda solo le società incluse solo nell’elenco delle quotate al FTSE Mib di Milano; il secondo è che solo per questi soggetti opera la clausola di salvaguardia. Proprio questa clausola di salvaguardia fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 2 agosto, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 84/2025. Dunque, chi, dopo il 1°luglio, ha emesso una fattura in split payment nei confronti delle società quotate uscite dall’elenco non deve correggere l’errore, a condizione che sia stata correttamente liquidata l’Iva.


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Ilaria Ioannone, Gabriele Sepio - Pag. 32

Terzo settore, definito il calendario del nuovo fisco

Non profit. Nel corso di Telefisco di ieri l’Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito di un ente con esercizio non coincidente con l’anno solare che si chiedeva se andassero applicate le nuove regole fiscali già dal prossimo 1°gennaio. In merito l’Agenzia ha chiarito che le misure fiscali previste dal Codice del Terzo settore e dal decreto legislativo n. 112/2017 troveranno applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. La decorrenza delle misure fiscali è stata definita per gli enti del Terzo settore dal decreto legge n. 84/2025 che ha modificato l’art. 104 del Cts e l’articolo 18, comma 9, del Dlgs n. 112/2017. Questo intervento normativo ha consentito di fissare una decorrenza certa in coerenza anche con l’arrivo della Comfort letter del 7 marzo scorso con la quale si è escluso che le misure sottoposte a pre-notifica costituiscono aiuti di Stato. 


19 Settembre 2025
Corriere della Sera - Mario Sensini - Pag. 31

Fisco: taglio dell’Irpef fino a 60 mila euro Detrazioni in base ai figli

Il ministro dell’Economia Giorgetti esclude la possibilità che gli agenti del Fisco possano essere autorizzati a indagare dentro i conti correnti bancari degli italiani. Nel Rapporto della Commissione Benedetti c’è l’idea di dare alla riscossione poteri più ampi di indagine sui conti bancari. Oggi agli agenti del Fisco è consentito sapere solo quanti rapporti bancari e finanziari ha un contribuente ‘sospetto’, l’idea era quella di consentirgli di conoscere i saldi a inizio e fine anno, le entrate, le uscite e la giacenza media. Così da andare a colpo sicuro quando si deve procedere al recupero degli importi dovuti. La misura sembra però impraticabile. Il Rapporto Benedetti suggerisce di scremare i debiti ormai inesigibili. Ne potrebbero essere cancellati per 408 miliardi, in gran parte dell’Erario, ma ci sono anche 38 miliardi di crediti dell’Inps. Sarebbe un nuovo passo nella riforma della riscossione che prevede lo scarico automatico delle cartelle non riscosse dopo 5 anni. E potrebbe essere il preludio della rottamazione quinquies.


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Giovanni Parente, Gianni Trovati - Pag. 2

I piani del Governo: tagli Irpef per 13,6 milioni di persone e Ires premiale più semplice

Al ministero dell’Economia si lavora senza sosta sulla manovra 2026. Nel corso di Telefisco 2025 di ieri il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo ha evidenziato le ambizioni del Governo come quella di estendere il raggio d’azione dei nuovi sconti Irpef con una mossa duplice: la riduzione di due punti percentuali dal 35% al 33% della seconda aliquota e l’allargamento fino a 60 mila euro di reddito lordo annuo dello scaglione che oggi si ferma a quota 50 mila. Queste due ‘mosse’ potrebbero portare benefici a 13,6 milioni di contribuenti. Per le imprese, invece, il piano dell’Esecutivo punta sull’Ires premiale, non solo con la trasformazione in chiave strutturale dell’incentivo, ma anche con una sua rivisitazione per semplificarne i connotati e allinearne il calcolo sul reddito. Leo ha chiarito che in primis vanno trovate le risorse; intanto si attende il 22 settembre quando l’Istat pubblicherà la nuova edizione dei conti economici annuali. 


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour, Giovanni Parente - Pag. 2

Bonus casa al 50%, sul tavolo la proroga Spunta l’ipotesi della detrazione in 5 anni

Allo studio del Governo c’è la possibilità di prorogare il bonus casa ma al 50% anche per il prossimo anno. Lo sconto dedicato alle ristrutturazioni per l’abitazione principale dal 2026 dovrebbe scendere al 36% e al 30% per le seconde case. A questi tagli dovrebbe aggiungersi anche il bonus mobili, attualmente al 50%, con un tetto di spesa di 5 mila euro. Tra le agevolazioni in scadenza figurano anche il bonus barriere architettoniche al 75% e il superbonus al 65%. Tutti questi tagli, però, rischiano di penalizzare il settore edile e di favorire il ritorno al sommerso. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha detto che si sta lavorando per portare al 50% le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni delle abitazioni anche nel 2026, oggi al 36%, e si sta valutando la possibilità di usufruire delle detrazioni in 5 anni anziché in 10. Le misure sono in fase di verifica di fattibilità, ma l’obiettivo è quello di sterilizzare, almeno in parte, i tagli programmati per il 2026.


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Gianni Trovati - Pag. 5

Antievasione, da Giorgetti stop all’accesso ai conti correnti

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti boccia la proposta di aprire all’agenzia nazionale della riscossione l’accesso ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria e nell’anagrafe dei rapporti finanziari come contromisura dell’evasione. Per capire come smaltire il magazzino monstre della riscossione che a fine 2024 cumulava 1.272,9 miliardi di mancati incassi erariali, previdenziali e territoriali ci sono altri interventi finalizzati a rendere più efficiente e più efficace la macchina degli incassi pubblici. L’accesso mirato ai conti rientra tra queste. Oggi l’agente della Riscossione può conoscere l’esistenza dei depositi dei debitori, ma non il loro saldo. Questo limite ha molti effetti collaterali, tra cui le difficoltà nell’individuare le risorse necessarie al pagamento del dovuto ma anche il rischio di bloccare più conti, penalizzando l’impresa. Ma a rendere scivolosissima l’idea è l’immagine di una sorta di grande fratello fiscale in grado di entrare in banca.


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Giovanni Parente - Pag. 33

In campo i primi 33 certificatori per la cooperative compliance

Sono 33 i professionisti, tra avvocati e commercialisti, primi certificatori a essere già in campo per la certificazione del tax control framework (Tcf) per la cooperative compliance. Si tratta dei professionisti che in virtù dei titoli e delle competenze possedute hanno potuto accedere direttamente agli elenchi senza dover effettuare corsi di formazione. A rendere note le liste con i nomi è stato un comunicato congiunto di Entrate, Consiglio nazionale dei commercialisti e Consiglio nazionale forense. Il comunicato anticipa che il corso per gli aspiranti certificatori dovrebbe partire entro la fine di ottobre. Ciò significa che a breve dovrebbe essere annunciata la data di preiscrizione per il corso di formazione per avvocati e commercialisti. Probabile slittamento, invece, rispetto all’attuale scadenza del 31 dicembre per i tempi di certificazione delle imprese che avevano presentato istanza di adesione alla cooperative compliance lo scorso anno. Un decreto del Mef consentirà alle società richiedenti e ai nuovi certificatori di apporre il bollino blu sul sistema di controllo e gestione del rischio fiscale. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Rischio fiscale, pronti i due elenchi dei certificatori’ – pag. 27)


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Marco Belardi - Pag. 33

Così i certificatori R&S restano nell’Albo

Il 17 settembre il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato la procedura online per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo dei certificatori, prevista dal decreto direttoriale del 21 febbraio 2024 in attuazione del Dpcm 15 settembre 2023. Gli iscritti devono confermare annualmente, dal 1° gennaio al 31 ottobre, la volontà di restare nell’Albo e il possesso dei requisiti, pena la decadenza. Per il rinnovo occorre dimostrare l’attività professionale con almeno 15 progetti triennali legati a ricerca, sviluppo, innovazione o design. La procedura richiede Spid o Cie, firma digitale e pagamento di 16 euro di bollo tramite PagoPA. È inoltre necessario aggiornare i settori di competenza. Un meccanismo di tolleranza biennale consente la sospensione, e non la cancellazione immediata, in caso di mancata richiesta. 


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Alessandra Caputo - Pag. 33

Compensi da noleggio senza ritenuta

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 250 pubblicata ieri a un interpello di una società, ha precisato che i compensi percepiti in relazione all’attività di noleggio di beni non devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’art. 25-bis Dpr n. 600/1973. A presentare l’istanza era stata una società che aveva sviluppato un software in grado di consentire il noleggio e la vendita online di articoli di abbigliamento e accessori da parte di propri partner e nei confronti di clienti finali. L’Agenzia ha evidenziato che l’elenco dell’art. 25-bis citato è da considerarsi tassativo. Pertanto, considerato che l’attività di noleggio non rientra in nessuno dei rapporti elencati, nessuna ritenuta è applicabile. 


19 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore - Cristian Valsiglio - Pag. 34

Lavoratori all’estero, polizze sanitarie imponibili

Con la risposta 249 di ieri l’Agenzia delle Entrate analizza il regime tributario dei premi versati a un’associazione sanitaria per tutelare i dipendenti all’estero a fronte di eventi quali malattia, infortunio e maternità. Dall’istanza emerge che il premio è interamente versato dal datore di lavoro alla società assicurativa ed è quantificato per singolo dipendente: per i lavoratori all’estero la copertura è estesa anche ai familiari a carico. Per il soggetto istante l’obbligatorietà della polizza fa sì che i premi debbano essere considerati esenti fiscalmente e non debbano rientrare nel limite di esenzione dei fringe benefit. Di parere opposto l’Agenzia delle Entrate secondo la quale il contratto di assicurazione sanitaria sottoscritto dal datore non può essere ricondotto né alla categoria dei contributi assistenziali né alla categoria dei contributi previdenziali. Pertanto, il premio della polizza deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente. 


19 Settembre 2025
Italia Oggi - Francesco Leone - Pag. 25

Ires premiale, tetto massimo

Una delle novità del decreto dell’8 agosto che reca le disposizioni attuative della disciplina dell’Ires premiale, introdotta dalla manovra 2025, ne dispone un tetto massimo. Il risparmio d’imposta garantito dal regime agevolativo non può superare l’importo del costo sostenuto e rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti effettuati in beni  4.0 e 5.0. In questo modo, la riduzione dell’Ires non può superare il costo dell’investimento al netto di crediti d’imposta di cui si intende fruire. La norma, che garantisce la cumulabilità con i crediti Transizione 4.0 e 5.0, attribuisce priorità a questi ultimi e un ruolo integrativo all’Ires premiale. Il limite si applica anche in assenza di cumulo, diventando regola generale del meccanismo agevolativo. Restano dubbi sul calcolo del tetto, ma nella pratica i casi di sforamento dovrebbero essere rari e riguardare imprese con forte divario tra investimenti e reddito imponibile. 


19 Settembre 2025
Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 26

Cpb con spauracchio controlli

Studi professionali e loro clienti stanno valutando se aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Occorre tenere in debito conto l’andamento economico di ogni singoli contribuente ma anche la possibilità di subire controlli da parte del fisco che fanno da contraltare ai benefici derivanti dalla pianificazione fiscale e premiale nonché dall’adesione al ravvedimento speciale per gli anni dal 2019 al 2023. Dopo i recenti inviti collocati nei cassetti fiscali, a cura delle Entrate, che sollecitano i soggetti ISA all’adesione, a pochi giorni  dal termine per aderire al patto con il Fisco, i contribuenti e i loro professionisti, stanno valutando se aderire o meno al concordato. Alla versione 2025-2026 del concordato fiscale non potranno aderire né i contribuenti che applicano il regime forfetario, né i soggetti Isa che hanno aderito al biennio 2024-2025 o quelli che non hanno applicato gli indicatori Isa nel periodo 2024. 


19 Settembre 2025
Italia Oggi - Andrea Bongi - Pag. 27

Riscossione con le e-fatture

La relazione finale della commissione Benedetti formula alcune proposte per rinnovare la capacità gestionale della riscossione pubblica e migliorare la performance di recupero fiscale. L’efficienza della riscossione passa anche attraverso un accesso puntuale sulle fatture elettroniche dei contribuenti e sui conti correnti. Per rendere più efficace la riscossione, soprattutto quella coattiva, occorre che i funzionari della riscossione abbiano accesso a tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria e, in modo particolare quelli di dettaglio contenuti nel c.d. archivio dei rapporti finanziari nonché alle informazioni, altrettanto utili e preziose, presenti nei dati della fatturazione elettronica. Per aumentare l’efficacia della riscossione e la tempestività dell’azione di recupero dei crediti erariali, la commissione ritiene necessario superare le attuali regole d’ingaggio per consentire alle strutture preposte di conoscere non solo l’esistenza del rapporto, ma anche la sua consistenza attuale. 


19 Settembre 2025
Italia Oggi - Gianluca Stancati - Pag. 27

Pensioni, posticipo esente Irpef

Con la risposta n. 247 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la disciplina che esclude dall’imponibile Irpef l’incentivo per il posticipo del pensionamento trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti iscritti a forme ‘esclusive’ di assicurazione generale obbligatoria (AGO), inclusa la Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo. La questione interpretativa riguarda la portata dell’art. 1, comma 286 della manovra 2023 come modificato dall’art. 1, comma 161 della legge di Bilancio 2025 che ha esteso l’ambito soggettivo dell’incentivo, concedendo la predetta facoltà, oltre che ai soggetti in possesso delle condizioni prevista per la pensione anticipata flessibile, anche per coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata. Sul piano fiscale  le somme conseguite non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in forza del rinvio alle previsioni ex art. 51, comma 2, lett. i-bis del Tuir. 


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